Condanna per il mancato pagamento del servizio di archiviazione dati fiscali in cloud

Con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Padova, Seconda Sezione Civile, il giudice dott.ssa E. R. ha condannato A. P. al pagamento della somma di €10.950,00 a favore della società R. S.R.L., oltre agli interessi legali e moratori, e al pagamento delle spese legali per un importo di €5.000,00. Inoltre, A. P. è stato condannato a rimborsare le spese sostenute da R. S.R.L. per il giudizio di decreto ingiuntivo europeo.
La controversia è nata dalla richiesta di R. S.R.L., assistita dall´Avv. Francesco Liguori del Foro di Salerno e della Rechtsanwaltskammer di Colonia (Germania) al fine di ottenere il pagamento per il servizio di archiviazione fiscale in cloud fornito al convenuto.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il giudice ha confermato la competenza giurisdizionale italiana, respingendo l’eccezione sollevata dal convenuto sulla base del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). In particolare, si è ritenuto che il luogo di esecuzione dell’obbligazione fosse l’Italia, poiché l´art. 7 per le obbligazioni contrattuali attribuisce la giurisfizione al giudice del luogo dell´esecuzione dell´obbligazione che va identificato nell´obbligazione del pagamento da adempiere nella sede del creditore. Ovverosia in base al luogo di esecuzione dell´obbligazione, specificamente dedotta in giudizio. In ogni caso anche considerando che nel caso di prestazione di servizi, come nel caso di specie, il luogo e´quello dello Stato in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, rimane il fatto che il servizio di archiviazione è stato organizzato e quindi iniziato nel nostro Paese.
Sul merito, R. S.R.L. ha dimostrato di aver regolarmente fornito il servizio di conservazione fiscale in cloud, necessario per l’adempimento degli obblighi normativi tedeschi, e di aver emesso le relative fatture. Il tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni del convenuto, il quale sosteneva la non conformità del servizio alla normativa tedesca.
“Il servizio è stato erogato regolarmente e rispetta gli obblighi di legge”, ha affermato il giudice, evidenziando che né le autorità tedesche né quelle italiane hanno mai vietato la commercializzazione del software fornito dalla società attrice.
La R. S.R.L. ha ottenuto il riconoscimento della validità del contratto e la condanna del debitore al pagamento dell’importo dovuto, oltre alle spese legali e a quelle relative al giudizio di decreto ingiuntivo europeo.