Tribunale di Padova: la scelta del professionista di fiducia resta imputabile alla parte

Il Tribunale di Padova si è recentemente pronunciato su una controversia transfrontaliera riguardante un creditore con domicilio in Italia e un debitore residente in Germania. Il creditore era difeso dall’Avv. Francesco Liguori del Foro di Salerno e della Rechtsanwaltskammer di Colonia (Germania). La decisione, emessa dalla Sezione Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Padova, ha riguardato l’applicabilità della sospensione ex art. 20, comma 1, lett. b del Regolamento CE n. 1896/2006.
Il provvedimento di cui sopra consente la sospensione dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea in presenza di circostanze eccezionali. Il debitore aveva richiesto la sospensione del procedimento, sostenendo che vi fossero elementi di straordinarietà tali da giustificare l’interruzione dell’iter esecutivo. Tuttavia, il Tribunale di Padova ha ritenuto che tali presupposti non fossero soddisfatti, confermando così la validità e l’efficacia dell’ingiunzione di pagamento a favore del creditore.
La Decisione del Tribunale di Padova
Il Tribunale, nella sua ordinanza, ha evidenziato come la normativa europea preveda che la sospensione dell’esecuzione possa essere concessa solo in presenza di situazioni eccezionali che possano ostacolare il corretto svolgimento del procedimento. Nel caso di specie, il giudice ha osservato che la richiesta di sospensione avanzata dal debitore non presentava circostanze di natura straordinaria tali da giustificare l’accoglimento della domanda.
Uno degli elementi chiave della decisione è stato il principio secondo cui la scelta del professionista di fiducia al quale rivolgersi per consulenza legale è imputabile unicamente alla parte stessa. Questo significa che, anche in una controversia transfrontaliera, è responsabilità della parte selezionare il proprio rappresentante legale e, se necessario, sostituirlo o affiancarlo con un altro legale. Pertanto, eventuali difficoltà legate alla rappresentanza legale non costituiscono di per sé una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 20 del Regolamento CE n. 1896/2006.
L’Importanza della Sentenza
Questa decisione assume particolare rilievo per diverse ragioni:
1. chiarezza nell’applicazione del Regolamento CE n. 1896/2006: il Tribunale di Padova ha ribadito che la sospensione dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo europeo non può essere concessa per motivazioni ordinarie o per difficoltà imputabili alla parte stessa;
2. tutela del creditore: il provvedimento conferma l’importanza di garantire una tutela efficace per il creditore, evitando che richieste pretestuose di sospensione possano ritardare indebitamente il recupero del credito;
3. autonomia delle parti nella scelta del legale: il Tribunale ha evidenziato che la decisione su quale professionista incaricare spetta alla parte, e non può essere considerata una circostanza eccezionale tale da giustificare la sospensione dell’iter giudiziario.
Implicazioni Pratiche
Per i creditori che si trovano ad affrontare situazioni simili, questa sentenza rappresenta un importante precedente che conferma la solidità del quadro normativo europeo in materia di ingiunzioni di pagamento. Le parti creditrici possono contare su una maggiore certezza del diritto e su una riduzione del rischio di dilazioni ingiustificate nei procedimenti di recupero crediti.
D’altro canto, i debitori devono essere consapevoli che eventuali difficoltà nella gestione della propria rappresentanza legale non possono costituire un motivo valido per ottenere la sospensione dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo europeo. Questo implica una maggiore attenzione nella scelta e nell’organizzazione della propria difesa legale fin dall’inizio della controversia.
La decisione della Sezione Decreti Ingiuntivi del Tribunale di Padova rappresenta un’importante conferma dell’efficacia e dell’efficienza del Regolamento CE n. 1896/2006, garantendo una protezione adeguata ai creditori e limitando le possibilità di abuso da parte dei debitori. L’orientamento espresso in questa sentenza sottolinea come il diritto europeo miri a garantire un equilibrio tra le parti, evitando che l’uso strumentale di strumenti procedurali possa pregiudicare il diritto del creditore a ottenere il pagamento dovuto.
Grazie alla difesa dell’Avv. Francesco Liguori, il creditore ha potuto far valere i propri diritti in un contesto transfrontaliero complesso, dimostrando come l’ordinamento giuridico europeo e italiano siano in grado di offrire strumenti efficaci per la tutela del credito. La pronuncia del Tribunale di Padova si inserisce dunque in un panorama giurisprudenziale che valorizza la certezza del diritto e la rapidità dei procedimenti, favorendo un’applicazione rigorosa delle norme europee in materia di ingiunzioni di pagamento.